Calcio: chiusa fino a fine Marzo la curva dell’Atalanta

La sfida tra Atalanta e Milan si rigiochera’ ma senza pubblico e la curva nord dello stadio “Atleti Azzurri d’Italia” rimarra’ chiusa fino al 31 marzo. Il Giudice Sportivo Gian Paolo Tosel si e’ espresso cosi’ sulla gara sospesa lo scorso 11 novembre, al 7′ del primo tempo, dopo gli incidenti provocati dagli ultra’ bergamaschi.

Il Giudice Sportivo riconosce che la partita “si disputava in un’atmosfera connotata da una particolare tensione emotiva, che aveva coinvolto il mondo calcistico (e non soltanto quello calcistico) per l’uccisione, poche ore prima, di un giovane tifoso laziale” ma sottolinea che “un gruppo di delinquenti ha colto l’occasione per un’aggressione, violenta e sistematica, alle forze dell’ordine, non direttamente correlata alla gara da disputarsi, ma con l’intento esclusivo di contrapporsi alle decisioni adottate dalle istituzioni circa lo svolgimento della giornata di campionato”.

“Le condizioni ambientali, determinatesi dentro e fuori lo stadio di Bergamo – spiega Tosel – hanno imposto l’intervento dell’autorit di polizia che, a salvaguardia della pubblica incolumita’, ha adottato i provvedimenti ritenuti opportuni in merito al presidio dello stadio, all’inizio della gara, alla sua sospensione temporanea e, quindi, definitiva, provvedimenti ai quali l’arbitro si e’, doverosamente e puntualmente, attenuto”. Tosel ritiene che “tale intervento istituzionale, per le peculiari finalita’ perseguite e per le modalita’ di attuazione, costituisca una ‘circostanza di carattere eccezionale’, prevista e disciplinata al n. 4 dell’art. 17 CGS, non valutabile con criteri esclusivamente tecnico-sportivi.

Conseguentemente, va disposta la ripetizione della gara che e’ stata formalmente ‘interrotta’ dopo sette minuti dall’inizio ma che, di fatto, e’ stata ‘non disputata’, neppure in tale breve lasso di tempo, per il delinquenziale comportamento di un gruppo di spettatori della ‘curva nord’. Di tale comportamento dei propri sedicenti sostenitori l’Atalanta deve rispondere, a titolo di responsabilita’ oggettiva, con l’assoggettamento ad una sanzione che, per la sua funzione retributiva e per la sua finalita’ di prevenzione, deve essere commisurata alla particolare gravita’ dei fatti addebitati, ai negativi precedenti disciplinari ed al concreto pericolo di ulteriore recidivita’, e che, per converso, deve riflettere l’attribuibilita’ degli illeciti comportamenti in via esclusiva agli spettatori del settore denominato ‘curva nord’, nonche’ la concreta cooperazione offerta dalla societa’ alle Forze dell’ordine e il lodevole atteggiamento assunto in campo dai suoi tesserati”.

(AGI/ITALPRESS)

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